Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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ciente anticipo» il termine dovrebbe essere di «al più tardi otto settimane prima del successivo scrutinio», il che corrisponderebbe alla prassi. Questo adeguamento garantirebbe al meglio il recapito del materiale di voto. In merito all’armonizzazione dei termini agli articoli 9 e 11 si veda anche il commento all’articolo 11 dell’avamprogetto (cap. 2.2.3.5).

2.2.3.4. Articolo 10 Radiazione dal catalogo elettorale

I Cantoni ZH, GL, SO, SH e SG approvano l’articolo nel complesso e in particolare la possibilità, per i Comuni di voto, di cancellare l’iscrizione dopo il terzo tentativo di recapito fallito. L’UCS chiede di fissare a due (invece di tre), al capoverso 1 lettera c, il numero di rinvii consecutivi al mittente del materiale di voto.

L’attuazione del capoverso 1 lettera b presuppone, come sottolinea il Cantone VS, che la rappresentanza competente informi rapidamente il Comune o il Cantone in merito all’avvenuta radiazione di una persona dal RSE. Per il Cantone VS, questa condizione solleva la questione dell’accesso dei Comuni di voto ai dati personali contenuti nel RSE.

Il Cantone ZH si esprime sul capoverso 2, che garantisce agli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto radiati dal catalogo elettorale il diritto di presentare una richiesta motivata di nuova iscrizione nel catalogo. Per il Cantone ZH non è chiaro chi debba valutare tali richieste. Dovrebbe essere la rappresentanza a decidere sulle richieste, eventualmente d’intesa con il servizio che tiene il catalogo, e a comunicare la sua decisione anche allo stesso.

Secondo il Cantone VS, l’OSEst dovrebbe disciplinare in modo più dettagliato l’informazione reciproca tra il RSE e i cataloghi elettorali in merito ai cambiamenti e alle cancellazioni di dati pertinenti ai fini del diritto di voto (art. 19 cpv. 4 LSEst). L’obiettivo prioritario di tale informazione è prevenire la doppia partecipazione alle elezioni o alle votazioni (un rischio che sussiste in particolare in caso di rimpatrio).

Sezione 2: Esercizio dei diritti politici

2.2.3.5. Articolo 11 Spedizione del materiale di voto

Capoverso 1

I Cantoni ZH, GL, SO, SG, GR e TG si esprimono sui commenti al capoverso 1, in cui si afferma che, in caso d’imperativa necessità, è ammesso indicare un recapito diverso dall’indirizzo di residenza. Si critica l’assenza nell’avamprogetto di una disposizione su cui possa basarsi tale affermazione. Il Cantone BE approva la versione dell’avamprogetto. Vari Cantoni temono che «l’imperativa necessità» possa essere interpretata in vari modi. Il Cantone ZH chiede di precisare l’articolo 11 in modo tale da consentire richieste motivate di utilizzare recapiti diversi. Un’aggiunta formulata in modo aperto permetterebbe il recapito anche ad altre persone, oltre a quelle menzionate nei commenti, ad esempio ad aventi diritto di voto che per motivi professionali risiedono solo raramente al domicilio da essi indicato. Se del caso, il materiale di voto dovrebbe poter essere recapitato anche a un indirizzo in Svizzera, evitando però il rischio di abusi.

In merito al capoverso 1, il Cantone AG osserva che, secondo il diritto vigente, il materiale di voto è recapitato all’indirizzo di residenza all’estero della persona iscritta nel catalogo elettorale. In determinati casi sarebbe opportuno recapitarlo a un indirizzo in Svizzera (presso la sede dell’impresa per i collaboratori all’estero di imprese svizze-