Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine
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cienti per precisare il carattere sussidiario dell’aiuto sociale offerto dalla Confederazione rispetto agli sforzi individuali. Approva pertanto questa attività della Confederazione.
Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all’estero
2.2.4.1. Articolo 19 Principio
L’UDC rimanda al principio della sussidiarietà, che per il settore dell’aiuto sociale dalla Confederazione a favore degli Svizzeri all’estero è sancito dall’articolo 24 LSEst. L’UDC insiste affinché questa disposizione sia inserita anche nell’ordinanza sotto forma di capoverso supplementare all’articolo 19.
2.2.4.2. Articolo 20 Diritto a prestazioni periodiche
La COSAS osserva che la disposizione relativa al diritto a prestazioni periodiche, formulata in negativo, è espressa in forma affermativa nel rapporto esplicativo: i fattori determinanti sono il maggior grado d’integrazione e la maggior probabilità di raggiungere un’indipendenza economica all’estero o in Svizzera. Il capoverso 2 dovrebbe essere completato con la formulazione affermativa.
2.2.4.3. Articolo 21 Diritto a una prestazione unica
Il Cantone BS segnala un punto non chiaro nel diritto vigente, che riguarda il calcolo delle prestazioni uniche a favore di persone che non beneficiano di prestazioni di aiuto sociale e registrano un’eccedenza delle entrate. Come si può stimare questa eccedenza ed entro quale termine è esigibile un rimborso a rate? L’avamprogetto di OSEst non elimina queste incertezze. Il Cantone BS propone di optare per un periodo generoso, ossia entro sei mesi dalla data della decisione: in caso contrario, il fatto di tener conto delle entrate future sarebbe in contrasto con il principio di attualità della legislazione sull’aiuto sociale.
2.2.4.4. Articolo 22 Spese computabili
Il Cantone SO e la COSAS si esprimono sull’espressione «importo per l’economia domestica» contenuto nell’avamprogetto di OSEst (art. 22, 24 e 25) e osservano che in Svizzera si utilizza l’espressione «forfait per il mantenimento». Se il concetto è lo stesso, suggeriscono di adeguare l’espressione contenuta nell’ordinanza a quella utilizzata nella direttive della COSAS. Se invece vi è una differenza tra le due espressioni, bisognerebbe precisare nell’OSEst le voci incluse nell’importo per l’economia domestica di cui all’articolo 24.
Il Cantone SO, la COSAS e l’UCS ritengono che l’assistenza medica di base volta a garantire l’esistenza dovrebbe essere riconosciuta espressamente come parte integrante delle spese computabili (cpv. 1 lett. b).
La COSAS approva il contenuto della disposizione per le persone ricoverate in una casa di riposo, un ospedale o un istituto simile, di cui all’articolo 26 capoverso 2. Per maggiore sistematicità, questo capoverso andrebbe tuttavia spostato all’articolo 22 (dopo l’attuale cpv. 1), dal momento che introduce una disposizione speciale relativa alle spese computabili e non al diritto personale a un sostegno.
2.2.4.5. Articolo 23 Redditi computabili
La COSAS condivide la versione di questa disposizione, secondo cui per essere computabili ai fini del calcolo dell’aiuto sociale le entrate devono anche poter essere ricevute in tempo utile, oltre che effettivamente disponibili. La formulazione troppo vaga dell’articolo 24 LSEst viene precisata sufficientemente all’articolo 23 OSEst.