Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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- luogo e data di nascita

- Comune e Cantone d’origine

- domicilio precedente

- indirizzo di residenza (più eventualmente l’indirizzo di recapito).

Quest’ultima caratteristica è indispensabile per verificare la validità delle firme nelle liste a sostegno di iniziative e referendum o nelle proposte di candidatura. Ciò vale anche nei casi in cui, secondo i commenti all’articolo 11 dell’avamprogetto, è ammesso iscrivere un recapito diverso dall’indirizzo di residenza (solo se assolutamente necessario) o deve essere indicato il recapito all’estero invece dell’indirizzo di residenza all’atto della firma di un referendum o di un’iniziativa popolare federale.

I Cantoni GL, SH e SG approvano il fatto che al capoverso 3 concernente la determinazione del Comune di voto di una persona annunciatasi sia sancita la competenza dei Cantoni per quanto riguarda l’allestimento di un catalogo elettorale centrale.

Il Cantone SG accoglie favorevolmente il fatto che, per quanto riguarda il suo compito di trasmettere al Comune di voto gli annunci di Svizzeri all’estero domiciliati nel Principato del Liechtenstein (cpv. 2 e 4), l’OSEst adotti il diritto vigente.

Il Cantone BS approva il capoverso 3 concernente la determinazione del Comune di voto. Tale operazione risulta semplificata ed è ridotto il rischio di doppia partecipazione a un’elezione o a una votazione. Il Cantone BS suggerisce di definire nella disposizione misure e procedure volte a garantire la correttezza dei dati pertinenti ai fini dell’esercizio dei diritti politici.

2.2.3.2. Articolo 8 Iscrizione nel catalogo elettorale

I Cantoni ZH1 GL, SO, SH, SG, GR e TG commentano il capoverso 1 e chiedono di completarlo. Prima di trasmettere una richiesta d’iscrizione nel catalogo elettorale, la rappresentanza competente dovrebbe essere tenuta a verificare se la persona interessata non si è già annunciata ai fini dell’esercizio del diritto di voto in un altro Comune svizzero. Per un catalogo elettorale, questa verifica comporterebbe oneri eccessivi. I Cantoni ZH, GL, SO, SG, GR e TG spiegano che la verifica si rivelerebbe particolarmente difficile per le persone senza fissa dimora all’estero e per quelle che non hanno mai avuto un domicilio in Svizzera, e ritengono che la verifica debba spettare alla rappresentanza competente e non al Comune di voto. Dal canto suo, l’UCS chiede lo stralcio di questa misura dal capoverso 1, essendo impossibile effettuare tale verifica.

In relazione al capoverso 1, il Cantone VS si chiede se il RSE non possa concedere ai cataloghi centrali cantonali l’accesso ai dati personali e se l’iscrizione di uno Svizzero all’estero in un catalogo elettorale sia registrata nel RSE.

In merito al capoverso 3, il Cantone VS auspica un chiarimento in relazione ai rimedi giuridici con cui, in caso di rifiuto dell’iscrizione nel catalogo elettorale, il richiedente può presentare ricorso contro tale decisione. Il Cantone VS si chiede se sia applicabile il diritto del Cantone competente.

2.2.3.3. Articolo 9 Comunicazione in caso di cambiamento di domicilio

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG chiedono di definire diversamente il termine, previsto all’articolo 9, entro il quale devono essere comunicati i cambiamenti per poter essere presi in considerazione. Invece dell’espressione vaga «con suffi-

1 Nei commenti all’articolo 7.