Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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Confederazione alle spese associate al rimpatrio, il Cantone SO chiede di completare l’avamprogetto in modo tale da includere le spese di trasloco, gli oggetti d’arredamento necessari nell’immediato e il costo della vita nelle spese che continueranno a essere rimborsate dalla Confederazione ai Cantoni in virtù dell’OSEst. I diretti interessati avrebbero così tempo a sufficienza per organizzare il proprio soggiorno in Svizzera.

2.2.4.9. Articolo 28 Ammontare

Come rileva l’OSE, l’avamprogetto autorizza la Confederazione ad assumersi le spese di viaggio delle persone rimpatriate fino al momento in cui subentra l’assistenza dei servizi sociali del Cantone di residenza. Potrebbero però verificarsi situazioni problematiche nel caso in cui l’arrivo cadesse durante il fine settimana o in un giorno festivo. L’OSE chiede che in questi casi la competenza delle autorità sia disciplinata in modo più preciso nell’OSEst.

La COSAS e, per analogia, il Cantone VS sono critici nei confronti dell’intenzione dell’avamprogetto di limitare l’aiuto al rimpatrio al semplice finanziamento delle spese di viaggio. La Confederazione può raccomandare un rimpatrio solo se esso è nell’interesse della persona o della sua famiglia. L’opzione di restare nello Stato di residenza è tuttavia valutata in base alla totalità delle circostanze, tra cui rientra anche la concessione di prestazioni periodiche: attraverso la loro revoca, di fatto la Confederazione può imporre il rimpatrio. La COSAS fa notare che vi è un’analogia con l’articolo 10 LAS (cf. cap. 2.2.4.8), e ritiene che sia giusto che la Confederazione partecipi alle spese delle persone rimpatriate per un certo periodo. La COSAS propone di inserire all’articolo 28 un catalogo di prestazioni, che comprenda le spese di trasloco, gli oggetti d’arredamento necessari nell’immediato e il costo della vita per il primo mese dopo il rimpatrio, incluse uscite regolari come le spese per l’assistenza medica e l’alloggio. In questo contesto, per il Cantone VS occorrerebbe precisare se, oltre al viaggio dell’avente diritto, è finanziato anche il trasporto dei suoi averi.

La legislazione del Cantone VS concede ai Comuni 30 giorni per esaminare le necessità delle persone arrivate e decidere in merito alla concessione dell’aiuto sociale. Con l’OSEst, non di rado, i Comuni, che devono spesso adottare misure urgenti, si ritroverebbero in una situazione difficile; inoltre mancherebbe loro anche il sostegno del rimborso da parte della Confederazione. Il Cantone ZH chiede che le spese dei Cantoni siano rimborsate da parte della Confederazione non a partire dal primo contatto con i servizi sociali, bensì solo a partire dall’assunzione del caso.

L’OSE suggerisce inoltre di completare l’articolo 28 con una disposizione che autorizzi il DFAE o, se necessario, un ufficio di un altro dipartimento (ad esempio l’Ufficio federale della protezione della popolazione) a offrire temporaneamente assistenza psicosociale alle persone bisognose al loro arrivo.

2.2.4.10. Articolo 29 Informazione

Il Cantone AR auspica che la disposizione concernente l’informazione delle autorità cantonali competenti da parte delle Direzione consolare del DFAE in caso di rimpatrio di uno Svizzero all’estero a spese della Confederazione sia formulata in modo più preciso: non è chiaro quale Cantone s’intenda o quale sia la meta del rimpatrio. Secondo il Cantone AR, l’informazione di cui all’articolo 29 ha senso solo dopo che il Cantone è stato determinato chiaramente o se può essere determinato. L’UCS chiede di completare la disposizione in modo tale che la Confederazione debba informare del rimpatrio anche le autorità comunali competenti, oltre a quelle cantonali.