Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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PSS, l’ordinanza dovrebbe offrire la base per un sostegno più generoso della Confederazione nel settore dei diritti politici (sistemi cantonali di voto elettronico).

I Cantoni BE e SH ricordano che nel 2013 (consultazione sull’avamprogetto di LSEst) si erano espressi in modo critico sull’abrogazione del rimborso, da parte della Confederazione, delle spese cantonali dell’aiuto sociale a favore dei cittadini bisognosi rimpatriati durante i primi tre mesi.

2.2. Titolo primo: Svizzeri all’estero

2.2.1. Capitolo 1: Rete di contatti e informazione

2.2.1.1. Articolo 1 Rete di contatti

Secondo il PSS, in questa disposizione, tra le organizzazioni delle comunità locali degli Svizzeri con cui le rappresentanze curano le relazioni dovrebbero essere menzionate anche quelle che operano in ambito politico. L’esercizio dei diritti politici dipende dall’impegno di associazioni politiche organizzate autonomamente. Considerando i compiti che la legge assegna alla Confederazione in materia di diritti politici, le rappresentanze dovrebbero curare le relazioni anche con queste associazioni.

2.2.1.2. Articolo 2 Informazione

Dall’obiettivo di consentire agli Svizzeri all’estero di esercitare i loro diritti politici in modo informato scaturisce, secondo il PSS, un importante mandato d’informazione affidato alla Confederazione. Poiché in molti Paesi l’informazione sulla vita politica svizzera è scarsa, e questo deficit può essere colmato solo parzialmente attraverso Internet, la Confederazione dovrebbe adottare misure per rendere accessibili informazioni veritiere ed equilibrate. Il capoverso 1 andrebbe completato con una disposizione, secondo cui i servizi federali competenti adottano misure adeguate per garantire la pluralità dell’informazione e promuoverne la qualità.

Secondo l’UDC, l’articolo 2 dovrebbe prevedere l’obbligo, per gli organi ufficiali degli Svizzeri all’estero, di informare in modo neutrale e obiettivo. L’UDC propone di completare in tal senso il primo periodo del capoverso 1. Per quanto riguarda il secondo periodo, per l’UDC la limitazione alle riviste non è al passo coi tempi: il riferimento alle riviste potrebbe essere sostituito con «media e piattaforme d’informazione utilizzate».

2.2.2. Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all’estero (RSE)

Il Cantone BS critica l’assenza nell’avamprogetto delle disposizioni di esecuzione sulla distruzione dei dati contenuti nel RSE, previste all’articolo 14 capoverso 2 LSEst. Il Cantone BS constata inoltre che mancano regolamentazioni sull’utilizzo dei dati personali, in particolare nell’ambito del RSE e dell’aiuto sociale. Tali regolamentazioni sarebbero importanti ad esempio nel contesto dell’informazione delle autorità cantonali da parte della Direzione consolare del DFAE.

2.2.2.1. Articolo 3 Rappresentanza competente

Per l’Associazione svizzera dei servizi degli abitanti non è chiaro come venga determinata secondo l’OSEst la rappresentanza competente nel caso di persone che soggiornano per brevi periodi in una serie di Paesi (i cosiddetti giramondo), come è disciplinato in questi casi l’obbligo di annunciarsi e quali sono le conseguenze sull’esercizio dei diritti politici per chi omette di annunciarsi presso una rappresentanza.