Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine
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2.2.3.6. Articolo 12 Voto in Svizzera
L’UCS chiede di fissare il termine per la notifica al capoverso 1 ad almeno otto settimane invece di sei.
Dal punto di vista giuridico, i Cantoni ZH e BE rilevano che gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto possono farlo valere personalmente alle urne indipendentemente dalla loro eventuale comunicazione di non inviare il materiale di voto. Il capoverso 1 può riguardare unicamente il raro caso in cui l’avente diritto di voto comunica al Comune, prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12, di volersi recare personalmente alle urne, in modo tale che il Comune possa trattenere il materiale di voto. I Cantoni ZH e BE chiedono di precisare la disposizione in tal senso. Anche i Cantoni GL, SO, SH, SG e TG ritengono che il capoverso 1 dell’avamprogetto non sia formulato in modo chiaro.
Dall’avamprogetto, i Cantoni LU, SG e TG desumono che secondo l’OSEst il diritto di votare in Svizzera sia subordinato a una comunicazione preliminare. Il Cantone AG conclude viceversa che questa limitazione corrisponde al diritto vigente.
Per il Cantone BS, il capoverso 2 è non è abbastanza dettagliato. L’avamprogetto dovrebbe essere completato con disposizioni concernenti la verifica dell’ammissibilità del ritiro del materiale di voto da parte di un membro della stessa economia domestica (precisazione della procedura e dell’autorizzazione personale). Per l’UCS potrebbe essere difficile stabilire nel singolo caso se una persona vive nella stessa economia domestica. Suggerisce pertanto di rinunciare ad autorizzare questa categoria di persone a ritirare il materiale di voto trattenuto.
2.2.3.7. Articolo 13 Voto per procura
Il Cantone ZH critica il fatto che il capoverso 1 è in contradizione alle prescrizioni di alcuni Cantoni, secondo cui le schede non possono essere depositate nell’urna in una busta chiusa e in caso di più schede (elezioni secondo il sistema proporzionale) queste ultime devono essere timbrate alle urne. La regolamentazione della procedura di voto resta comunque di competenza cantonale e di conseguenza non può essere disciplinata nel diritto federale. Sulla scorta di queste considerazioni, il Cantone ZH chiede lo stralcio dell’articolo 13.
Per maggiore chiarezza, il Cantone VS suggerisce di introdurre l’articolo 13 come segue: «Nei Cantoni che consentono il voto per procura». I Cantoni il cui diritto non contempla il voto per procura (p. es. VS) sarebbero così esclusi da questa disposizione.
2.2.3.8. Articoli 14 e 15 Voto elettronico / Firma di referendum e iniziative popolari federali
I Cantoni GL, SH e SG approvano espressamente gli articoli 14 e 15 dell’avamprogetto. Il Cantone AG si esprime sull’obbligo, dettato ai Cantoni dalla Confederazione, di informare in merito all’ora di chiusura dell’urna elettronica. Condivide l’obiettivo di un’informazione completa e tempestiva degli aventi diritto di voto, ma ricorda anche il principio della competenza cantonale per quanto riguarda l’informazione degli aventi diritto di voto. Da questo punto di vista non capisce perché della molteplicità di informazioni da trasmettere agli aventi diritto di voto l’avamprogetto di OSEst ne selezioni una sola e ne prescriva la comunicazione in modo vincolante. In questa regolamentazione, il Cantone AG vede un’inutile ingerenza nell’ambito di competenza dei Cantoni.