Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 19 pagine

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2.2.2.2. Articolo 4 Annuncio

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG formulano alcune osservazioni sull’articolo 4, che però riguardano manifestamente l’annuncio ai fini dell’iscrizione nel catalogo elettorale disciplinato all’articolo 7. Queste osservazioni sono riportate in tale sede (cap. 2.2.3.1).

Per l’Associazione svizzera dei servizi degli abitanti è importante l’indicazione dell’indirizzo di residenza, indispensabile per la tenuta del RSE, con l’aggiunta, in caso di necessità, di un recapito. La caratteristica “indirizzo di residenza” non è però contemplata né nella LSEst né nell’avamprogetto di OSEst.

Secondo il Cantone ZH, i documenti che servono a dimostrare l’identità e devono essere presentati al momento dell’annuncio ai fini dell’iscrizione nel RSE dovrebbero essere menzionati nell’ordinanza.

L’USAM approva, all’articolo 4 dell’avamprogetto, la concessione agli emigranti di un lasso di tempo di 90 giorni per annunciarsi. Sono così giustamente esclusi coloro che soggiornano all’estero per un breve periodo e i giramondo. Per l’Associazione svizzera dei servizi degli abitanti, invece, il carattere obbligatorio di queste regolamentazioni non è chiaro.

2.2.3. Capitolo 3: Diritti politici

Ciò che preme a numerosi Cantoni in relazione al capitolo 3 dell’avamprogetto è di garantire l’identificazione univoca degli aventi diritto di voto ed evitare le doppie iscrizioni. A ciò è legato anche l’auspicio di un’informazione rapida dei Comuni di voto in merito alle mutazioni e alle radiazioni delle iscrizioni nel RSE (è quanto chiede ad esempio il Cantone VS, che postula anche l’accesso diretto ai dati personali contenuti nel RSE per i gestori dei cataloghi elettorali). Dalla Confederazione ci si attende spesso un contributo legislativo o amministrativo alla prevenzione della doppia partecipazione alle elezioni o alle votazioni.

Sezione 1: Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione

Per quanto riguarda l’iscrizione degli aventi diritto di voto che vivono all’estero in un catalogo elettorale svizzero, per il Centre Patronal è importante che si presti attenzione, oltre che all’esigenza di agevolare l’esercizio dei diritti politici, anche alla sostenibilità finanziaria per i Cantoni e i Comuni. Quanto al voto elettronico, il Centre Patronal ritiene che la sua organizzazione debba restare di competenza dei Cantoni. L’obbligo di informare gli aventi diritto di voto sull’ora di chiusura dell’urna elettronica, come previsto all’articolo 14 dell’avamprogetto, deve limitarsi alla pubblicazione di questa informazione su Internet.

2.2.3.1. Articolo 7 Annuncio per l’esercizio dei diritti politici

I Cantoni ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG e TG criticano la mancanza nell’avamprogetto di OSEst dell’elenco delle caratteristiche necessarie per accertare in modo irrevocabile l’identità degli aventi diritto di voto, che dovrebbero essere fornite indispensabilmente al momento dell’annuncio. Per i servizi che tengono il catalogo elettorale, si tratta di caratteristiche indispensabili, in particolare per recapitare il materiale di voto e verificare la validità delle firme. I Cantoni GL, SO e SH chiedono espressamente che siano trasferite nell’OSEst le seguenti caratteristiche, contenute nel catalogo delle caratteristiche del diritto vigente (art. 1 cpv. 2 ODPSE):

- cognome

- nome