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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

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Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

4I dati vanno comunicati, su richiesta, all’USAV e alle autorità d’esecuzione cantonali.

Capitolo 8: Informazione e formazione

Art. 35

1L’USAV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo. Pubblica inoltre su Internet le condizioni d’importazione.

2L’USAV provvede a formare gli organi di controllo.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 36 Aggiornamento di singoli allegati

L’USAV può aggiornare gli allegati 1, 3, 4 e 5 della presente ordinanza in corrispondenza con lo sviluppo internazionale o tecnico.

Art. 37 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 6.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2014.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova