Progetto

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

Art. 11 Vaccinazione antirabbica

1La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino che rispetta i requisiti stabiliti nell’allegato 4 numero 4.

2La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:

a. dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;

b. dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.

3La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato veterinario da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno.

4La vaccinazione primaria può essere effettuata solo a partire da un’età di 12 settimane. Una vaccinazione è considerata vaccinazione primaria in assenza di una prova attestante una vaccinazione precedente.

5La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.

Art. 12 Animali provenienti dall’UE e da altri Stati europei che utilizzano il

passaporto per animali da compagnia

1Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia.

2Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.

3Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore attestante che gli animali sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia; o

b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il suo passaporto per animali da compagnia, prima di partorire gli animali era stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

4L’USAV può, su richiesta e in casi debitamente motivati, autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che per motivi medici non possono essere vaccinati.

Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizooziologi-

ca favorevole riguardo alla rabbia

1Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.