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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

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Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

2Non è richiesta nessuna autorizzazione.

Art. 8 Identificazione

1Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all’allegato 4 numero 1.

2Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.

3L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all’articolo 11 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 1 capoverso 2 lettera b.

4Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titolazione.

Art. 9 Passaporto per animali da compagnia

1Il passaporto per animali da compagnia per cani, gatti e furetti deve rispettare i requisiti stabiliti nell’allegato 4 numero 2.

2Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia devono essere effettuate da un veterinario abilitato.

3I passaporti per animali da compagnia rilasciati prima del 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell’animale per il quale sono stati rilasciati.

Art. 10 Certificato veterinario

1Il certificato veterinario deve rispettare i requisiti stabiliti nell’allegato 4 numero 3.

2Esso deve essere compilato e firmato da:

a. un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di provenienza; o

b. un veterinario abilitato; in tal caso le annotazioni devono essere confermate, tramite visto, dall’autorità competente.

3Esso deve contenere un’attestazione dei rapporti di proprietà firmata dal detentore.

4In caso d’importazione diretta per via aerea, esso è valido dieci giorni dalla data di rilascio o fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, a seconda di quale data sia precedente.

5In caso d’importazione attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.