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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

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Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

Sezione 3: Controlli al momento dell’importazione e del transito di uccelli

Art. 28

Sugli uccelli provenienti da Paesi terzi, il servizio veterinario di confine deve eseguire un controllo veterinario di confine completo conformemente all’ordinanza del 18 aprile 200710 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

Sezione 4: Misure

Art. 29 Misure da parte dell’Amministrazione delle dogane

Se l’Amministrazione delle dogane accerta animali importati o fatti transitare illegalmente, lo comunica all’autorità competente del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Nel caso di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale, essa lo comunica al servizio veterinario di confine.

Art. 30 Misure da parte dell’autorità cantonale

1Se per gli animali da compagnia non sono soddisfatte le condizioni d’importazione o di transito, l’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali. È fatta eccezione per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale; per essi si applica l’articolo 31.

2Se animali importati o fatti transitare illegalmente vengono scoperti in Svizzera e comunicati da parte di privati o di organi diversi dall’Amministrazione delle dogane le autorità cantonali competenti adottano le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali e avvertono l’Amministrazione delle dogane.

3L’autorità può ordinare in particolare il respingimento, il sequestro, gli esami veterinari, la quarantena o l’abbattimento degli animali.

4Al momento di disporre una misura, occorre tenere conto del benessere degli animali.

Art. 31 Misure da parte del servizio veterinario di confine

1Se per gli animali provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale non sono soddisfatte le condizioni d’importazione o di transito, il servizio veterinario di confine li respinge.

10 RS 916.443.12