Progetto

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

Capitolo 3: Disposizioni di transito e d’esportazione

Art. 17 Transito

1Per il transito di animali da compagnia per via aerea diretta si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

2Nei seguenti casi, per il transito si applicano le disposizioni sull’importazione:

a. Gli animali da compagnia vengono introdotti per via aerea nel territorio d’importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d’importazione.

b. Gli animali da compagnia vengono fatti transitare via terra attraverso il territorio d’importazione.

Art. 18 Esportazione

1Per l’esportazione di animali da compagnia verso Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano le disposizioni sull’importazione nonché gli eventuali ulteriori requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

2Per l’esportazione verso altri Stati si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine

Art. 19 Obbligo di esibire documenti

1Al momento dell’importazione e del transito di animali da compagnia per cui è prescritto l’obbligo di portare con sé un passaporto per animali da compagnia oppure un certificato veterinario, il detentore o la persona autorizzata deve presentare spontaneamente all’Amministrazione delle dogane il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario, se gli animali da compagnia:

a. provenienti da Paesi terzi vengono importati per via aerea diretta;

b. vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d’importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d’importazione.

2In occasione di un controllo a campione i documenti prescritti vanno presentati, su richiesta, per tutti gli animali.

Art. 20 Traduzione dei documenti

Il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario devono essere in una delle lingue ufficiali o in inglese, oppure devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.