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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

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Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

2Animali provenienti dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a o b che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c.

3Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario.

4Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore attestante che gli animali sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia; o

b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il suo certificato veterinario, prima di partorire gli animali era stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia

urbana non può essere esclusa

1Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

2Il certificato veterinario deve attestare che:

a. gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità; e

b. è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea; l’USAV pubblica in Internet9 una lista dei laboratori riconosciuti.

3Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d animali che provengono dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:

a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d’importazione o in uno Stato di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b; e

b. la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.

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