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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine
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Ordinanza
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014
2. hanno almeno sei mesi; è fatto salvo il requisito di un’età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.
3L’USAV può limitare, con l’autorizzazione, il numero degli animali da importare e sancire la durata massima della loro permanenza.
4L’autorizzazione va portata con sé al momento dell’entrata nel territorio d’importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.
Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi
attraverso gli aeroporti nazionali
L’importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE (per via aerea diretta) deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra o Basilea.
Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un’epizoozia
1Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall’USAV allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, conformemente all’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19668 sulle epizoozie.
2Le misure sono elencate nell’allegato 2. L’USAV può aggiornare l’allegato 2.
Sezione 2: Cani, gatti e furetti
Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori in base al rischio di rabbia
1Al fine di disciplinare l’importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi a seconda del loro rischio per quanto riguarda la rabbia in:
a. Stati membri dell’UE;
b. altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE;
c. altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; e
d. Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.
2Gli Stati e i territori di cui al capoverso 1 sono elencati nell’allegato 3.
Art. 7 Numero massimo
1Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia si applicano per analogia il numero massimo di animali stabilito nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 e i relativi requisiti per le eccezioni.