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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine
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Ordinanza
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014
4. Vaccinazione antirabbica
4.1 Categorie di vaccino ammesse:
a. vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS); o
b. principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo.
4.1 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:
a. in Svizzera: omologazione conformemente alla legge del 15 dicembre 200019 sugli agenti terapeutici;
b. in uno Stato membro dell’UE: approvazione per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni europee;
c. in uno Stato terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 2.1.13 del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres20 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
19 RS 812.21
20 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne.