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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

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Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

4Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Le domande devono essere presentate all’USAV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle condizioni d’importazione.

Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la pre-

senza di rabbia urbana non può essere esclusa

1La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione.

2Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione o il territorio di uno Stato membro dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia.

3Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera b, non è necessario ripetere la titolazione.

4Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c, non è necessaria una titolazione se:

a. il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e

b. gli animali durante il trasporto non hanno mai abbandonato il mezzo di trasporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.

Sezione 3: Uccelli

Art. 16

1Gli uccelli possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un passaporto per animali da compagnia in cui è confermata l’avvenuta attuazione delle misure stabilite nell’allegato 5.

2Gli uccelli possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.