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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

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Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

b. detentore: persona fisica che ha il potere di disporre effettivamente dell’animale, non a titolo temporaneo, iscritta come detentore nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario;

c. veterinario abilitato: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza;

d. importazione: introduzione permanente o temporanea di animali da compagnia nel territorio d’importazione;

e. territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);

f. Paesi terzi: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

Capitolo 2: Disposizioni d’importazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Numeri massimi per l’importazione di animali da compagnia prove-

nienti da Paesi terzi

1Al momento dell’importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere trasportati al proprio seguito al massimo cinque animali da compagnia. Se vengono trasportati al proprio seguito più animali, si applicano nei confronti di tutti gli animali:

a. l’ordinanza del 18 aprile 20076 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali;

b. l’ordinanza del 18 aprile 20077 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

2L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) autorizza, su richiesta, l’importazione di oltre cinque animali da compagnia se:

a. l’importazione è temporanea;

b. il detentore o la persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e

c. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:

1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un’associazione che organizza simili eventi; e

6 RS 916.443.10

7 RS 916.443.12