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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine

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Ordinanza

concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia RU 2014

3Per animali che vengono importati da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b, escluse Islanda e Norvegia, l’Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito e, tramite controlli a campione, il rispetto delle ulteriori condizioni d’importazione.

Art. 25 Transito per via aerea

1Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere c e d che vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d’importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d’importazione, l’Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni di transito. L’Amministrazione delle dogane annota il controllo nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario.

2Per animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a nonché dall’Islanda e dalla Norvegia che vengono fatti transitare attraverso il territorio d’importazione, l’Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni di transito tramite controlli a campione, tranne che per il transito attraverso le enclavi doganali svizzere.

3Per animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b, escluse Islanda e Norvegia, che vengono fatti transitare attraverso il territorio d’importazione, l’Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito e, tramite controlli a campione, il rispetto delle ulteriori condizioni di transito.

Art. 26 Importazione e transito via terra

Per cani, gatti e furetti che vengono importati via terra nel territorio d’importazione o che vi vengono fatti transitare, l’Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni d’importazione o di transito tramite controlli a campione, tranne che per l’importazione nelle enclavi doganali svizzere o per il transito attravero esse.

Art. 27 Notifiche

1Per cani, gatti e furetti importati da Paesi terzi per via aerea diretta, l’Amministrazione delle dogane rileva regolarmente:

a. il numero dei controlli eseguiti;

b. il numero di animali contestati.

2l’Amministrazione delle dogane trasmette le cifre rilevate all’USAV.