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Consultazione 2014/6: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC); importi massimi riconosciuti per le spese di pigione · 33 pagine
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che questa sia inclusa o meno nel calcolo delle PC. È pertanto irrilevante che l'economia domestica sia costituita da una coppia di coniugi o di concubini, da una famiglia o da una comunità abitativa di persone con o senza diritto alle PC. La somma dell'importo di base di cui al numero 1 (importo per una persona che vive sola) e dei supplementi, computati conformemente al numero 2 in base al numero di altre persone che vivono nella stessa abitazione, corrisponde all'importo massimo della pigione per un'economia domestica di determinate dimensioni. Tuttavia non possono essere prese in considerazione più di quattro persone.
Questo importo massimo è successivamente diviso per il numero dei componenti dell'economia domestica. La pigione massima va divisa per il numero effettivo di persone che vivono nell’economia domestica, anche se sono più di quattro e quindi l’importo massimo è soggetto a limitazione. In questo modo si ottiene la pigione massima per ciascuna persona.
ter
Cpv. 1
Al Consiglio federale è conferita la competenza di procedere alla ripartizione dei comuni nelle tre regioni “grandi centri”, “città” e campagna” sulla base della ripartizione geografica dell'UST.
Art. 13 cpv. 2
Lo scopo di questa modifica è quello di mantenere invariati i sussidi federali per le spese di soggiorno in istituto, impedendo che il loro importo aumenti in seguito all'adeguamento delle pigioni massime. Per questa ragione, nella legge è introdotto, in cifre, l'attuale importo di 13 200 franchi (= «massima pigione possibile secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1», valore in vigore per le persone sole dal 2001).