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Consultazione 2014/6: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC); importi massimi riconosciuti per le spese di pigione · 33 pagine

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Per i futuri adeguamenti il Consiglio federale potrà fondarsi sulla vigente disposizione dell’articolo 19 LPC (v. cap. 2.1.2), che in caso di necessità gli dà la possibilità di adeguare in modo appropriato le pigioni massime. Non saranno necessarie modifiche di legge, poiché il Consiglio federale procederà agli adeguamenti in adempimento del mandato costituzionale delle PC, che hanno il compito di garantire il fabbisogno vitale.

3.5 Sussidi federali per le spese di soggiorno in istituto

Come spiegato al capitolo 2.1.3, dato che per ogni beneficiario di PC che vive in un istituto la Confederazione paga sempre la pigione massima, senza misure di accompagnamento l'aumento della medesima causerebbe una forte crescita dei sussidi federali per le spese di soggiorno in istituto.

Per evitare un tale effetto, nel calcolo distintivo continuerà a essere utilizzato l'attuale importo della pigione massima per le persone sole (13 200), che di conseguenza non corrisponderà a quello computato alle persone che vivono a casa. Questa differenza è oggettivamente giustificata dal fatto che il rincaro degli affitti concerne le persone che vivono a casa e non quelle che vivono in istituto. In questo modo sarà adempiuta la richiesta della mozione di impedire che i futuri adeguamenti delle pigioni massime incidano sui sussidi federali per le spese di soggiorno in istituto.