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Consultazione 2014/6: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC); importi massimi riconosciuti per le spese di pigione · 33 pagine

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Art. 13 cpv. 2

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione partecipa alle prestazioni complementari annue in ragione di cinque ottavi, per quanto la somma dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1, di un importo di 13 200 franchi per le spese di pigione e degli importi per le spese riconosciute secondo l’articolo 10 capoverso 3 non sia coperta dai redditi computabili; non sono considerati i redditi che non sono direttamente legati al soggiorno nell’istituto o nell’ospedale. Il resto è assunto dai Cantoni.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.