Rapporto IPSDA

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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1. Situazione iniziale

Il Parlamento, nel dibattito sul cosiddetto progetto Swissness, ha delimitato l'ambito per l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" a merci e servizi. La presente ordinanza concretizza le disposizioni della versione rivista della legge sulla protezione dei marchi (nuova LPM) nel settore delle derrate alimentari. Essa si basa in particolare sull'articolo 48b nuova LPM.

L'indicazione di provenienza “Svizzera” è facoltativa: solo chi vuole adoperare tale designazione a fini promozionali per pubblicizzare i suoi prodotti deve osservare i relativi criteri di

provenienza.

La nuova LPM disciplina (segnatamente all'articolo 48b) già in maniera alquanto dettagliata i requisiti Swissness per le derrate alimentari. Pertanto la presente ordinanza del Consiglio federale può limitarsi agli elementi per i quali:

a) nella legge vi è una norma di delega al Consiglio federale; o

b) è necessaria, per motivi di trasparenza o di sicurezza giuridica, una descrizione più dettagliata dei requisiti a livello d'ordinanza.

2. Base legale

Le basi legali della presente ordinanza sono gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1 e 4 e 73 della nuova LPM.

I seguenti punti sono previsti esplicitamente in una norma di delega al Consiglio federale.

1. Articolo 48 nuova LPM: "Il Consiglio federale può definire le zone di confine [estere] che, eccezionalmente .... si considerano come località di provenienza o di trasformazione”.

2. Articolo 48b capoverso 1 nuova LPM: "Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente la differenza [tra i prodotti naturali e le derrate alimentari]".

3. Articolo 48b capoverso 4 nuova LPM: per quanto concerne le eccezioni per le materie prime il cui grado di autoapprovvigionamento è inferiore rispettivamente al 50 e al 20 per cento: "Il Consiglio federale disciplina i dettagli".

4. Inoltre l'articolo 50 nuova LPM prevede una delega di competenze generale al Consiglio federale. In base ad essa il Consiglio federale può “descrivere più precisamente i

requisiti di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49 nuova LPM".

5. Giusta l'articolo 73 nuova LPM, il Consiglio federale emana le disposizioni di

esecuzione.

L'ordinanza del Consiglio federale prevista include i suddetti elementi. I dettagli tecnici vengono disciplinati nei rispettivi allegati. Si tratta di:

• un elenco dei prodotti naturali esclusi dal calcolo;

• un elenco, aggiornato a cadenza annuale, del grado di autoapprovvigionamento di materie prime.