Rapporto IPSDA
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine
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Gli allegati devono poter essere modificati dal Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della ricerca (Dipartimento). Si terrà conto dell’esito dei colloqui con gli altri
Dipartimenti e Uffici interessati, segnatamente il DFGP (IPI) e il DFI (USAV) nell'ambito delle consultazioni degli Uffici.
3. Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto
Il presente articolo disciplina l'oggetto dell'ordinanza, segnatamente l'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari.
Tabacco e prodotti del tabacco non sono oggetto della presente ordinanza poiché nel quadro della revisione del diritto sulle derrate alimentari in corso è prevista la loro esclusione dal campo d'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari.
Articolo 2 Indicazione di provenienza “Svizzera”
L'ordinanza disciplina tutte le indicazioni di provenienza come "Svizzera", "svizzero" e "dalla Svizzera", la croce svizzera nonché tutte le altre indicazioni dirette o indirette alla provenienza svizzera. Tra queste rientrano anche traduzioni in altre lingue.
Articolo 3 Enclavi doganali estere e zone di confine
A livello di legge è già stabilito che anche le enclavi doganali estere sono considerate località di provenienza svizzera. Sulla base dell'articolo 48 capoverso 4 nuova LPM si precisa
nell'ordinanza quali superfici nelle zone di confine possono essere considerate, in casi
particolari ("eccezionalmente"), anche come località di provenienza. Il Parlamento si è espresso a favore di un'interpretazione restrittiva a riguardo. Anche l'attuale diritto sulle derrate alimentari segue un approccio prettamente territoriale e non autorizza la designazione "Svizzera" per le superfici estere (quindi neanche per le enclavi doganali estere). A tal proposito la cautela è d’obbligo. Per quanto riguarda le superfici all'estero, un caso particolare è costituito dalle
cosiddette "superfici gestite per tradizione familiare all'estero" che nel 1984 sono state
adeguatamente fissate. Tali superfici sono chiaramente definite e su di esse vanno per principio rispettati gli stessi requisiti ecologici così come in Svizzera.
In relazione alle disposizioni della presente ordinanza sono fatti salvi i trattati internazionali.
L'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE, ad esempio, consente ai viticoltori ginevrini di
trasformare le uve provenienti da regioni ben definite della zona frontaliera francese in vini a denominazione "AOC Genève".
Articolo 4 Calcolo della quota minima necessaria di materie prime svizzere
L'articolo 4 stabilisce come va calcolata per le singole derrate alimentari la quota minima di materie prime svizzere necessaria per l'utilizzo dell'indicazione di provenienza “Svizzera”. Il presente articolo si basa sui principi dell'articolo 48b capoverso 2, secondo cui: "La provenienza di una derrata alimentare corrisponde alla località da cui proviene almeno l'80 per cento del peso delle materie prime di cui la derrata alimentare è composta.”
La base per il calcolo è la ricetta e non la composizione della derrata alimentare.