Rapporto IPSDA

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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Dal calcolo sono esclusi:

• i prodotti naturali svizzeri non disponibili giusta l'allegato 1: si tratta di prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa delle caratteristiche naturali, di prodotti temporaneamente non disponibili ad esempio a causa di una perdita di raccolto (art. 7) e di prodotti naturali per determinati scopi d'utilizzo (art. 8);

• l'acqua, segnatamente l’“acqua di lavorazione” o l’acqua potabile, ai sensi dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (stato 1° gennaio 2014): l’acqua è esclusa in quanto non è nelle intenzioni del legislatore che sia computata. In caso contrario, moltissimi prodotti adempirebbero le prescrizioni Swissness grazie a un contenuto relativamente elevato d'acqua (p.es. pane, paste pronte). Sono invece computate l'acqua minerale naturale e l'acqua sorgiva. Si esclude solo l'acqua secondo la ricetta, non quella presente per natura nelle materie prime;

• secondo una "clausola bagatella", singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi (p.es. lieviti), additivi e succedanei giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) che, per il prodotto finale, non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto. Questa clausola derogatoria è applicabile soltanto per

ingredienti trascurabili dal profilo del peso come, ad esempio, spezie, sale o concentrato di succo di limone in quantità minime. Le deroghe secondo questa clausola bagatella non devono rappresentare, complessivamente, una quota considerevole dell’intero prodotto altrimenti vi sarebbe una contraddizione con i valori soglia fissati dal legislatore. Queste materie prime non sono trascurabili dal profilo del peso, se il prodotto finale contiene un gran numero di tali quantità minime.

Le materie prime composte (ingredienti composti secondo il diritto sulle derrate alimentari) sono considerate singolarmente.

L'aggregazione di singole materie prime nei cosiddetti "prodotti semilavorati" non è consentita in quanto comporta che materie prime estere possano essere computate come svizzere in un "prodotto semilavorato" (p.es. il cacao nel prodotto semilavorato cioccolato sarebbe considerato svizzero). L'espressione "prodotto semilavorato", inoltre, non è definita né nella LPM né nel diritto sulle derrate alimentari e di conseguenza dal profilo legislativo è troppo poco chiara.

Qualora si utilizzino latte o prodotti di latte come materia prima, questi devono provenire

integralmente dalla Svizzera. Latte e prodotti di latte sono definiti negli articoli 33 e 34

dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari2 di origine animale.

Art. 33 Definizione

1 I prodotti di latte sono ottenuti dalla lavorazione del latte o dall’ulteriore lavorazione

di prodotti di latte che possono contenere ingredienti e additivi specifici di un determinato prodotto o processo di produzione.

2 Sono fatte salve le disposizioni specifiche del prodotto.

Art. 34 Prodotti di latte con ingredienti non lattei

I prodotti di latte possono contenere al massimo 300 g di ingredienti non lattei per chilogrammo.

Gli ingredienti non lattei non possono sostituire i componenti del latte dal profilo funzionale né in parte

né interamente.

1 RS 817.022.102

2 RS 817.022.108