Rapporto IPSDA
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine
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Articolo 5 Adempimento della quota minima necessaria di materie prime svizzere
Se i prodotti naturali giusta l'allegato 1 o le materie prime giusta l'allegato 2 provengono dalla Svizzera, possono essere considerati per l'adempimento della quota di materie prime
necessaria, anche se sono esclusi in virtù dell'articolo 4 dal calcolo della quota minima
necessaria di materie prime svizzere.
Per motivi di praticabilità, il calcolo deve avvenire sempre sulla base dei flussi di merci di un anno civile per il prodotto in questione. Al fine di aumentare la sicurezza giuridica, per l'industria è necessaria una norma pertinente nell'ordinanza. A tal proposito ci si riferisce ai flussi di merci per la produzione di una derrata alimentare ben precisa, ma non per gruppo di prodotti o
addirittura per azienda di trasformazione. Nel caso in cui un addetto alla trasformazione
disponga di dati più specifici, il calcolo può basarsi anche su questi.
Articolo 6 Disposizioni particolari
Le derrate alimentari costituite da diversi prodotti naturali (p.es. insalata mista, mix di cereali) sottostanno altresì all'ordinanza, anche se non sono trasformate secondo la legislazione sulle derrate alimentari. I prodotti naturali contenuti in un unico imballaggio (p.es. cesto di frutta,
confezione con diverse verdure per zuppa) non soggiacciono, invece, alla presente ordinanza.
Giusta il messaggio del Consiglio federale3, le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali e materie prime esteri (p.es. olio d'oliva “svizzero") non possono essere
contrassegnate con l'indicazione di provenienza "Svizzera".
Dalla sistematica della legge emerge che le derrate alimentari, in cui solo singoli ingredienti provengono dalla Svizzera, non possono essere evocate con l'indicazione di provenienza "Svizzera". L’evocazione di singoli ingredienti minerebbe la protezione della provenienza e favorirebbe gli abusi (p.es. "formaggio con erbe alpine svizzere").
A livello d'ordinanza non sono invece necessarie descrizioni più dettagliate della disposizione di cui all'articolo 47 capoverso 3ter LPM che consente di utilizzare l’indicazione di provenienza per attività specifiche in relazione al prodotto, se l'attività avviene completamente nel luogo
dichiarato. Un esempio in proposito potrebbe essere il caffè "tostato in Svizzera".
Dall'articolo 48b capoverso 5 della legge si evince che l'indicazione di provenienza deve
corrispondere alla località in cui ha luogo la trasformazione che ha conferito alla derrata
alimentare le sue caratteristiche essenziali.
Articolo 7 Definizione dei prodotti naturali svizzeri non disponibili
Il Dipartimento responsabile definisce le eccezioni giusta l'articolo 48b capoverso 3 nuova LPM nell'allegato dell'ordinanza. L'elenco di cui all'articolo 48b capoverso 3 nuova LPM è
relativamente semplice da stilare e potrebbe anche essere abbastanza statico. Invece la deroga giusta la lettera b è pensata per perdite di produzione inaspettate, in merito alle quali il
Dipartimento deve decidere in tempi molto brevi. Pertanto nell'ordinanza del Consiglio federale è previsto un allegato vuoto nel quale il Dipartimento può, se necessario, inserire a breve
3 Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, pag. 7476.