Rapporto IPSDA

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 17 pagine

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Per indicazioni più dettagliate sulla metodo di calcolo del GAA si rimanda al capitolo 5 del presente commento.

Il grado di autoapprovvigionamento si calcola annualmente come media di tre anni civili. È fissato mediante la modifica dell'allegato 2 dell'ordinanza da parte del Dipartimento.

Articolo 10 Utilizzo dell’indicazione di provenienza “Svizzera” in base a una modifica degli

allegati

Nel caso in cui gli allegati della presente ordinanza subiscano modifiche tali che ne risultino requisiti più elevati, le derrate alimentari potranno essere fabbricate e designate ancora per 12 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche secondo il diritto anteriore.

Nel caso di una modifica da cui risultino requisiti meno elevati (p.es. se un determinato grado di autoapprovvigionamento scende al di sotto della soglia del 50 o del 20 per cento) non è

necessaria alcuna disposizione transitoria.

Articolo 11 Disposizione transitoria

La nuova LPM non prevede termini transitori. Dal profilo giuridico non è quindi possibile fissare, a livello d’ordinanza, un termine transitorio che consenta, per un determinato periodo dopo l’entrata in vigore, di produrre ancora in virtù del diritto anteriore. Onde tener conto degli interessi dell’economia, per l’entrata in vigore del pacchetto “Swissness” è stata pertanto fissata un’unica data, vale a dire il 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale deciderà a riguardo nel 2015. Le imprese dispongono pertanto di almeno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove condizioni quadro legali. Inoltre, le derrate alimentari e i prodotti industriali ottenuti prima dell’entrata in vigore e conformi ai criteri del diritto anteriore, potranno essere immessi sul mercato ancora per due anni a decorrere dalla data d’entrata in vigore (termine per l’esaurimento delle scorte). Pertanto, la nuova normativa “Swissness” espleterà pienamente i suoi effetti dal 1° gennaio 2019, ossia cinque anni e mezzo dopo il varo della legge da parte del Parlamento (21 giugno 2013).

Articolo 12 Entrata in vigore

Il Consiglio federale potrà decidere in merito all'entrata in vigore dell'ordinanza probabilmente alla fine del 2015. L'ordinanza entrerà in vigore soltanto una volta trascorso un lasso di tempo ragionevole, probabilmente il 1° gennaio 2017.