Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/96: Ordinanza sul centro di notifica per i medicamenti ad uso umano d'importanza vitale · 22 pagine

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Ordinanza sul centro di notifica per i medicamenti a uso umano d’importanza vitale: rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva

3.6. Articolo 5: Accesso al sistema di trattamento dei dati

Lettere a‒c

TI, TG e pharmaSuisse chiedono che ai farmacisti cantonali, agli operatori attivi nel settore dell’approvvigionamento in ambito sanitario (grossisti, farmacisti, ospedali) e all’industria sia consentito l’accesso alla banca dati. La richiesta si giustificherebbe tenendo conto del fatto che i farmacisti cantonali devono, nel quadro delle loro attività di sorveglianza, controllare, e per quanto possibile, garantire l’approvvigionamento dei medicamenti di importanza vitale degli ospedali cantonali (TG. Inoltre le difficoltà di approvvigionamento e le interruzioni delle forniture non sarebbero da considerare come segreti aziendali o d’affari e pertanto i dati non andrebbero qualificati come sensibili (TI).

3.7. Articolo 6: Trasmissione di dati

Capoverso 1

Il divieto concernente la trasmissione dei dati notificati viene messo in discussione da tutti i Cantoni

– che al riguardo formulano delle osservazioni –, da KAV/APC e dalle organizzazioni del settore sanitario. Ad esempio, le autorità sanitarie competenti a livello cantonale, in particolare i farmacisti cantonali (SG) e i fornitori di prestazioni in ambito sanitario(H+) dovrebbero poter conoscere inizio, durata e motivi delle interruzioni delle forniture.

A fini di una maggiore trasparenza viene chiesto che il contenuto delle notifiche relative a difficoltà di approvvigionamento sia in generale reso pubblico (AG, BL, LU, NE, NW, OW, SZ), oppure accessibile ad un’ampia cerchia di operatori interessati (AI, BE, BS, GL, JU, SG, TG, TI, VD, VS, ZH, KAV/APC, Groupe des Quinze, pharmaSuisse), tra cui autorità sanitarie cantonali, unità amministrative federali, organizzazioni del settore sanitario, ospedali, medici, farmacie e grossisti. Considerato che non si tratta di segreti aziendali o d’affari, i dati in questione non sarebbero da classificare come sensibili (TI). Eventualmente si potrebbero escludere dalla pubblicazione delle notifiche i dati di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere d e g (AG, BE, GL, LU, NW, OW, SZ, KAV/APC). BE è dell’opinione che bisognerebbe definire accuratamente la cerchia di utenti per evitare che dati sensibile vengano trasmessi.

Capoverso 2

oncosuisse chiede una nuova formulazione di questo capoverso (modifica della disposizione discrezionale):

«Il centro di notifica trasmette dati alle autorità sanitarie della Confederazione se tali dati sono necessari per l’adempimento del loro mandato legale».

Esponenti dell’industria farmaceutica (ASSGP, GRIP, intergenerika, interpharma, scienceINDUSTRIES, VIPS, Gilead Sciences Switzerland Sàrl, Vifor AG) chiedono che la trasmissione di dati ai sensi dell’articolo 6 capoversi 2 e 3 possa avvenire soltanto su domanda motivata.

Capoverso 3

Si teme che in virtù di questo capoverso i dati possano essere consultati abusivamente da terzi. Al fine di limitare il rischio di simili abusi, la trasmissione dei dati dovrebbe essere possibile soltanto su domanda motivata (ASSGP, GRIP, intergenerika, interpharma, scienceINDUSTRIES, VIPS, Gilead Sciences Switzerland Sàrl, Vifor AG).

Capoverso 4

Nessuna osservazione.