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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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Allegato 1.1 (art. 3)

Inquinanti organici persistenti

1 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego di:

a. inquinanti organici persistenti di cui al numero 3;

b. sostanze e preparati che contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

2 Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se essi o i loro elementi contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

3 per l’esabromociclododecano (HBCDD) e i difenileteri bromati si applica l’allegato 1.9.

4 Per l’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) si applica l’allegato 1.16.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

a. alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca;

b. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili policlorati, prodotti a partire da oli esausti;

c. alle sostanze e ai preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di alcani C10-C13, cloro).

2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica agli oggetti e ai loro elementi con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di alcani C10- C13, cloro).

3 Elenco degli inquinanti organici persistenti vietati

a. Alifati alogenati

– esaclorobutadiene (n CAS 87-68-3);

– alcani (n. CAS 85535-84-8);

– acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS);