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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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Allegato 2.15 (art. 3)

Pile

N. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c

3 Deroghe

1Abrogato

2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile di apparecchi destinati all’impiego in:

c. Abrogato

N. 6.1, cpv. 3

6.1 Obbligo della tassa

3 L’organizzazione esenta su domanda dall’obbligo della tassa, i fabbricanti di pile per autovetture e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autovetture e pile industriali, se essi:

a. nell’ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato possono garantire uno smaltimento delle pile rispettoso dell’ambiente e la copertura di tutti i costi di smaltimento;

b. forniscono un adeguato contributo ai costi, che l’organizzazione deve sopportare per l’esenzione dall’obbligo della tassa e la notifica di cui al numero 6.3 capoverso 2.

N. 6.2

6.2 Ammontare della tassa

1 L’ammontare della tassa è fissato sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5 e varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa, ma almeno 0,03 franchi per pila.

2Il DATEC fissa l’ammontare della tassa, lo esamina ogni anno e lo adegua se del caso.

N. 6.3 cpv. 2

6.3 Obbligo di notifica

2 I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dalla tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, all’organizzazione la quantità di pile immessa sul mercato durante l’anno precedente indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L’organizzazione mette loro a disposizione formulari cartacei o elettronici. Inoltre trasmette all’UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.