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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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Allegato 2.9 (art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 2 cpv. 1 lett. ebis

2 Divieti

1 È vietata:

ebis. l’immissione sul mercato di oggetti composti interamente o parzialmente di materie plastiche contenenti oltre 1 mg di un idrocarburo policiclico aromatico di cui alla lettera d numero 2 per chilogrammo di materia plastica se:

1. gli oggetti sono destinati al grande pubblico; e

2. nell’uso normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un suo componente contenente un idrocarburo policiclico aromatico viene in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetuti periodi brevi con la pelle o con la cavità orale delle persone. Ciò vale in particolare per:

– attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf, racchette,

– elettrodomestici, carrelli provvisti di ruote, girelli e deambulatori,

– utensili per uso privato,

– abbigliamento, scarpe, guanti e abbigliamento sportivo, nonché

– orologi da polso, bracciali, maschere, fasce per la fronte.

N. 6 cpv. 5:

6 Disposizioni transitorie

5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera ebis non si applica agli oggetti la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° maggio 2016.