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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine
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2.2 Concessione di ulteriori deroghe
1Su domanda motivata, l’UFAM, d’intesa con l’UFSP, può concedere ulteriori deroghe a tempo determinato dal divieto di cui al numero 1.2 lettera d se:
a. per motivi tecnici non è possibile utilizzare sostanze ausiliarie esenti da mercurio; oppure
b. l’utilizzazione di queste sostanze ausiliarie non è finanziariamente sostenibile da una media impresa del settore economicamente sana;
c. la quantità di emissioni di mercurio nell’ambiente viene ridotta al minimo e vengono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute delle persone e l’ambiente.
2 Una domanda secondo il capoverso 1 deve contenere almeno i seguenti dati:
a. identità della sostanza ausiliaria contenente mercurio e indicazioni dell’utilizzazione per la quale se ne chiede l’autorizzazione;
b. un bilancio del mercurio comprendente indicazioni in merito alla permanenza del mercurio nell’ambiente e nei rifiuti;
c. una valutazione dei rischi per la salute delle persone e per l’ambiente nonché le necessarie misure di protezione;
d. un’analisi delle sostanze ausiliarie esenti da cloro e della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione;
e. descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’uso di sostanze contenenti mercurio.
3 Il paragrafo 1 non si applica per l’utilizzazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti mercuriali e preparati contenenti mercurio nella fabbricazione di acetaldeide e cloruro di vinile.
3 Disposizioni transitorie
Il divieto di cui al numero 1.1 lettera a non si applica agli strumenti di misurazione contenenti mercurio, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 31 dicembre 2017.