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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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2 Chi immette sul mercato un tale impianto deve mettere gratuitamente a disposizione del gestore una copia dell’autorizzazione eccezionale.

N. 2.3 cpv. 2 lett. b

2.3 Riduzione della quantità di prodotto refrigerante

2 I condensatori raffreddati ad aria sono vietati per:

b. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW se contengono per kW di potenza di raffreddamento:

1. oltre 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale effetto serra superiore a 1500,

2. oltre 0,3 kg di un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale effetto serra uguale o inferiore a 1500.

N. 5 cpv. 2 lett. b, cpvv. 4 e 5

5 Obbligo di notifica

2 Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

b. il tipo, l’ubicazione e la potenza di raffreddamento dell’impianto;

4 L’UFAM attribuisce un numero a ciascun impianto e lo comunica alla persona soggetta all’obbligo di notifica che ha messo o mette in esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria.

5 La persona soggetta all’obbligo di notifica deve immediatamente apporre sull’impianto il numero comunicato dall’UFAM in modo visibile, facilmente leggibile e permanente.

N. 7

7 Disposizioni transitorie

1Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

2 Se un’autorizzazione eccezionale per l’allestimento di un impianto stazionario con un contenuto di prodotto refrigerante stabile nell’aria superiore a 3 kg è stata rilasciata prima del 1° dicembre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 20059, l’impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.

9 RU 2005 2917