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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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c. 2-etilesanoato di fenilmercurio(n. CAS 13302-00-6);

d. ottanoato di fenilmercurio (n. CAS 13864-38-5);

e. neodecanoato di fenilmercurio (n. CAS 26545-49-3).

5 È inoltre vietata l’immissione sul mercato di oggetti, se essi o i loro elementi contengono composti mercuriali di cui al capoverso 4 e il loro contenuto in massa di mercurio negli oggetti o in loro elementi è pari o superiore allo 0,01 per cento.

6 Per l’immissione sul mercato di batterie, imballaggi e parti di imballaggi, veicoli e loro materiali e componenti, materiali a base di legno nonché di apparecchi elettrici o elettronici e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati da 2.15 a 2.18.

1.2 Utilizzazione

È vietata l’utilizzazione di:

a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti mercuriali e preparati contenenti mercurio per la fabbricazione di sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, che, fatto salvo il numero 2.1 capoversi 1 e 2 di cui al numero 1.1 capoversi 1-5, non possono essere immessi sul mercato;

b. amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro materiale da otturazione;

c. mercurio (n. CAS 7439-97-6) nell’elettrolisi cloroalcalina;

d. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti mercuriali e preparati contenenti mercurio come sostanze ausiliarie per sintesi chimiche su scala industriale.

2 Deroghe

2.1 Immissione sul mercato

1 I divieti di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano:

a. agli sfigmomanometri utilizzati come standard di riferimento per la convalida di sfigmomanometri esenti da mercurio;

b. alle celle a punto triplo utilizzate per la calibrazione di termometri a resistenza di platino;

c. agli apparecchi che al 31 dicembre 2017 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali;

d. agli apparecchi destinati a esposizioni pubbliche per scopi culturali e storici.

2 I divieti di immissione sul mercato di composti mercuriali di cui al numero 1.1 capoverso 4 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 5 non si applicano per l’utilizzazione a scopi di analisi e ricerca.