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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine
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Allegato 2.10 (art. 3)
Prodotti refrigeranti
N. 1 cpv. 4
1 Definizioni
4 Un impianto è costituito da uno o più circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione. Esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di generazione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.
N. 2.1 cpv. 3 lett. b n. 3
2.1 Divieti
3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria:
b. Impianti per la refrigerazione commerciale per:
3. il freddo negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, se il freddo negativo è combinabile con un freddo positivo;
N. 2.2 cpv. 5 lett. a e cpv. 6
2.2 Deroghe
5 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere per un determinato impianto un’ulteriore deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se:
a. lo stato della tecnica non consente di rispettare le norme concernenti i requisiti di sicurezza posti agli impianti di refrigerazione e alle termopompe senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria;
6 L’UFAM definisce il titolo, la reperibilità o la fonte di approvvigionamento delle norme svizzere secondo il capoverso 5 lettera a nel Foglio federale.
N. 2.2bis
2.2bis Obblighi del gestore e obblighi di informazione concernenti le autorizzazioni eccezionali
1 Un impianto che può essere immesso sul mercato solo in presenza di un’autorizzazione eccezionale di cui al numero 2.2 capoverso 5 può essere messo in esercizio solo se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell’esistenza di tale autorizzazione.