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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 1bis

1bis Cromo(VI) nei prodotti in pelle 1.1bis Definizione

Sono considerati prodotti in pelle contenenti cromo gli oggetti fabbricati interamente o parzialmente in pelle, se il loro tenore in cromo (VI) è pari o superiore allo 0,0003 per cento in massa del peso a secco della pelle.

1.2bis Divieto

È vietata l’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo che vengono in contatto con la pelle.

N. 5.1

5.1 Definizioni

Sono considerati veicoli le autovetture e i veicoli commerciali leggeri secondo la direttiva 2000/53/CE17, che rientrano nelle classi M1 o N1 dell’allegato II sezione A della direttiva 70/156/CEE18.

N. 5.3

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/ CE19, alle condizioni ivi specificate;

b. ai pezzi di ricambio per veicoli, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° agosto 2006 sul mercato, ad eccezione di:

17 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.

18 Direttiva del Consiglio,del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23 febbraio1970, pag. 1; nella versione della direttiva 2001/56/CE, GU. L 292 del 9 novembre.2001, pag. 21.

19 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/28/UE, GU. L 135 del 22 maggio 2013, pag. 14.