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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine
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2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198610 sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. il nome e l’indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista in chilogrammi,
5. la conferma di cui al capoverso 3 lettera b.
3 L’autorizzazione d’esportazione è concessa se:
a. l’esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni 11del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e alle sue modifiche del 29 giugno 199012, 25 novembre 199213, 17 settembre 199714 e 3 dicembre 199915 (Protocollo di Montreal) approvate dalla Svizzera16; e
b. il destinatario conferma all’esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per uno degli scopi menzionati al numero 3.2 capoverso 1, per i quali lo stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull’ubicazione, sul tipo e sull’uso dell’impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati.
4 L’UFAM può chiedere indicazioni supplementari in merito alla provenienza e al previsto impiego del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono. L’UFAM decide in merito alla domanda completa entro due mesi.
5 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve presentare l’autorizzazione d’esportazione all’atto della dichiarazione doganale.
6 L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni dall’esportazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono.
N. 7 cpv. 3
7 Obbligo di notifica
3 Chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve notificare all’UFAM la quantità esportata al più tardi al momento dell’esportazione.
10RS 632.10
11 RS 0.814.021
12 RS 0.814.021.1
13 RS 0.814.021.2
14 RS 0.814.021.3
15 RS 0.814.021.4
16 L’elenco degli Stati può essere consultato nel sito Internet dell’UFAM www.bafu.admin.ch > Prodotti chimici > Disposizioni e procedure.