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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine
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Allegato 1.7 (art. 3)
Mercurio
1 Divieti
1.1 Immissione sul mercato
1 è vietata l’immissione sul mercato:
a. di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico;
b. dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-
6) e destinati all’uso professionale o artigianale:
1. barometri,
2. igrometri,
3. manometri,
4. sfigmomanometri,
5. estensimetri per l’uso in pletismografi,
6. tensiometri,
7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
8. picnometri,
9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento.
2 I divieti di cui al capoverso 1 lettera b si applicano anche agli strumenti di misurazione che, pur non contenendo mercurio, richiedono tuttavia l’uso di mercurio per la loro utilizzazione.
3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotti, se contenenti composti del mercurio:
a. Prodotti fitosanitari;
b. Prodotti biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi 3 nonché preparati e oggetti equipaggiati con tali prodotti biocidi;
c. Pitture e lacche.
4 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti composti mercuriali nonché dei preparati contenenti tali composti mercuriali, se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento:
a. acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4);
b. propionato di fenilmercurio (n. CAS 103-27-5);