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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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Allegato 1.7 (art. 3)

Mercurio

1 Divieti

1.1 Immissione sul mercato

1 è vietata l’immissione sul mercato:

a. di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico;

b. dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-

6) e destinati all’uso professionale o artigianale:

1. barometri,

2. igrometri,

3. manometri,

4. sfigmomanometri,

5. estensimetri per l’uso in pletismografi,

6. tensiometri,

7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,

8. picnometri,

9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento.

2 I divieti di cui al capoverso 1 lettera b si applicano anche agli strumenti di misurazione che, pur non contenendo mercurio, richiedono tuttavia l’uso di mercurio per la loro utilizzazione.

3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotti, se contenenti composti del mercurio:

a. Prodotti fitosanitari;

b. Prodotti biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi 3 nonché preparati e oggetti equipaggiati con tali prodotti biocidi;

c. Pitture e lacche.

4 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti composti mercuriali nonché dei preparati contenenti tali composti mercuriali, se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento:

a. acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4);

b. propionato di fenilmercurio (n. CAS 103-27-5);

3 RS 813.12