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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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N. 7 rubrica, cpv. 1 e 1bis

7 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:

a. alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg, che non sono contenute in apparecchi la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° ottobre 2015;

b. alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg, che sono contenute in apparecchi la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° giugno 2016.

1bis Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:

a. alle pile portatili destinate all’impiego in apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio, comprese quelle contenute in tali apparecchi elettrici, se le batterie sono state immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2016;

b. alle altre batterie, se:

1. non sono contenute in apparecchi e la loro prima immissione sul mercato è antecedente il 1° febbraio 2011,

2. sono contenute in apparecchi, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° ottobre 2011.