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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine
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Allegato 2.6a (art. 3)
Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall’aria
1 Divieto
È vietato lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall’aria.
2 Deroghe
2.1 Sistemi di volo senza pilota
Il divieto di cui al numero 1 non si applica per lo spargimento di imenotteri parassiti (Trichogramma brassicae Bezdenko) con un velivolo senza pilota (drone) per la lotta contro la piralide del mais (Ostrinia nubilalis) nel mais.
2.2 Ulteriori deroghe
I Cantoni possono emanare normative in deroga al divieto di cui al numero 1, ma devono garantire che uno spargimento dall’aria venga autorizzato dalle autorità cantonali solo se:
b. lo spargimento da terra non è praticabile oppure lo spargimento dall’aria porta vantaggi per la protezione della salute delle persone o dell’ambiente;
c. è garantita la protezione della salute delle persone e dell’ambiente.
3 Altri requisiti
Sono fatti salvi altri requisiti per lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall’aria, in particolare secondo il diritto in materia di navigazione aerea e l’ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sui’ prodotti fitosanitari.8