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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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Allegato 1.2 (art. 3)

Sostanze organiche alogenate

1 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego di:

a. composti alogenati organici di cui al numero 3;

b. sostanze e preparati che contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

2 Non possono essere immessi sul mercato nuovi prodotti tessili e in pelle, se essi o i loro elementi contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

3 Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se essi o i loro elementi contengono sostanze di cui al numero 3 lettera f non solo come impurità inevitabile.

4 per i bifenili e le naftaline clorurati nonché per l’esabromobifenile si applica l’allegato 1.1.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

a. alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca;

b. a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai preparati che contengono simili sostanze, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi di sintesi e sono contenuti nei prodotti finali solo come impurità inevitabile;

c. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti;

d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene;

e. all’immissione sul mercato e all’utilizzazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:

1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5- trinitro-2,4,6-triaminobenzene,

2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;

f. all’immissione sul mercato e all’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.