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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine

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Allegato 2.2 (art. 3)

Prodotti di pulizia

N. 3 cpv. 3bis e 4

3 Etichettatura particolare

3bis Se è disponibile una denominazione INCI,6 i conservanti devono essere indicati secondo tale denominazione.

4 Se delle sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67, o da 69 a 92 nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE)

n. 1223/2009,7 vengono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento in peso, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nel regolamento.

6 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

7 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui cosmetici, GU L 342 de 22.12.2009, p 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014; GU L 107 del 10.4.2014, p. 5.