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Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 29 pagine
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Allegato 2.11 (art. 3)
Prodotti estinguenti
N. 3
3 Esportazione
3.1 Divieti
È vietata l’esportazione di:
a. prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
b. rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
c. oggetti e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
3.2 Deroghe
1 L’esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché di oggetti e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono è consentita per l’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.
2 I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati solo allo scopo di renderli innocui, eliminarli o trattarli per la reimportazione.
3.3 Autorizzazione d’esportazione
1 Chi intende esportare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg deve presentare all’UFAM una domanda di autorizzazione d’esportazione.
2 Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:
il nome e l’indirizzo del richiedente;
il nome e l’indirizzo dell’importatore estero;
c. per ogni prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono da esportare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,