Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine

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dell’insolvenza straniera, se i loro ruoli sono analoghi sotto il profilo funzionale. Si rinuncia però a una normativa esplicita; spetta ai tribunali stabilire a quali condizioni un debitore vada equiparato sotto il profilo funzionale all’amministratore dell’insolvenza.

2.2 Rapporto con la procedura di fallimento nel foro della succursale

Art. 166 cpv. 2

Se il debitore ha sede all’estero e una succursale in Svizzera, vi sono di regola creditori domiciliati in Svizzera che, nei confronti del debitore, vantano crediti derivanti dall’attività della succursale. Il diritto vigente permette a questi creditori di chiedere un procedimento di fallimento indigeno limitato alla succursale. In questa procedura, possibile fintanto che la graduatoria non è divenuta definitiva, viene tenuto conto di tutti i creditori della succursale, indipendentemente dal loro domicilio e dal rango del loro credito. Secondo il diritto vigente tutti questi creditori hanno priorità di accesso ai beni della succursale rispetto ai creditori del fallimento principale; e questo indipendentemente dal fatto che siano privilegiati o no. Questa priorità è giustificata dall’aspettativa dei creditori della succursale sulla relativa massa.

L’attuale normativa della LDIP19 è criticata sotto diversi profili. L’apertura della procedura di fallimento nel foro della succursale può pregiudicare l’esecuzione della procedura ancillare: la procedura di fallimento nel foro della succursale riguarda soltanto i debiti contratti per conto della succursale. Secondo una parte della dottrina, la procedura riguarda soltanto i beni che possono essere attribuiti alla succursale. Ciò rende necessarie complicate distinzioni contabili tra le due procedure e le rispettive masse.

Coordinamento temporale tra procedura di fallimento nel foro della succursale e procedura ancillare

L’avamprogetto vuole rendere più efficiente la procedura creando una migliore sintonia tra la procedura di fallimento nel foro della succursale e la procedura ancillare. È decisivo il momento in cui è presentata l’istanza di riconoscimento del decreto di fallimento straniero: fino a quel momento può essere chiesto il fallimento nel foro della succursale, dopo non più.

Se è stata aperta per prima, la procedura di fallimento nel foro della succursale è prioritaria rispetto all’eventuale procedura ancillare parallela. In questo caso il diritto vigente rimane immutato. Invece se per prima cosa è stata presentata l’istanza di riconoscimento, ed è stata accolta, i crediti devono essere annunciati nel procedimento principale straniero oppure, se del caso, nella procedura ancillare svizzera. Nel dubbio, il trattamento della richiesta di fallimento nel foro della succursale deve essere sospeso fino alla decisione sull’istanza di riconoscimento del decreto di fallimento straniero. Se il decreto non è riconosciuto, può essere chiesta l’apertura di una procedura di fallimento nel foro della succursale.

19 Diversa la situazione nel settore bancario; cfr. n. 2.7.