Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine

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Va tenuto presente che l’apertura del fallimento della succursale deve di regola essere preceduta da una comminatoria di fallimento secondo l’articolo 159 LEF. Il termine di 20 giorni previsto all’art. 160 capoverso 1 numero 3 LEF (alla cui scadenza il creditore può chiedere l’apertura del fallimento) permette all’amministrazione straniera del fallimento di presentare una richiesta di riconoscimento prima dell’apertura del fallimento della succursale.

I creditori della succursale non privilegiati devono partecipare al procedimento straniero

Questa nuova normativa ha diverse ripercussioni sui creditori nella procedura di fallimento nel foro della succursale. I creditori privilegiati come per esempio i lavoratori domiciliati in Svizzera continuano a essere considerati in un’eventuale procedura ancillare svizzera nel cui ambito saranno rimborsati in priorità. La loro situazione muta nella misura in cui la cerchia dei creditori non è più limitata ai creditori della succursale. La nuova disposizione avrà conseguenze più marcate sui privilegi dei creditori della terza classe e sui creditori privilegiati della succursale domiciliati all’estero: se il riconoscimento di una procedura straniera di fallimento è chiesto prima dell’avvio di una procedura di fallimento nel foro della succursale, questi creditori devono in linea di massima far valere i loro crediti nella procedura straniera.

Ciò è necessario per garantire una migliore compatibilità tra la procedura ancillare e la procedura di fallimento nel foro della succursale. I creditori sono già informati dei rapporti del debitore con l’estero grazie al diritto delle ditte commerciali (art. 952 CO20) e alle disposizioni sul registro di commercio (art. 935 cpv. 2 CO).

Nemmeno il diritto nazionale in materia di esecuzione e fallimento considera prioritari i creditori domiciliati in Svizzera. Tutti i creditori di una data classe di crediti ricevono il medesimo trattamento, indipendentemente dal loro domicilio. La costituzione di una massa separata fondata sul criterio della relazione con la succursale e comprendente nei fatti soltanto creditori indigeni rappresenta una disparità di trattamento non materialmente giustificata. Le eccezioni al principio della parità di trattamento risultanti dalla procedura di fallimento nel foro della succursale o dalla procedura ancillare dovrebbero pertanto essere ridotte al minimo, anche nel contesto internazionale. Dovrebbero essere ammesse soltanto laddove sussiste un bisogno di protezione o occorre salvaguardare la certezza del diritto o la legittima fiducia di coloro che hanno chiesto una procedura di fallimento nel foro della succursale prima che sia stata presentata la richiesta di riconoscimento di una procedura principale straniera. Infine, si fa ancora presente che, nell’ambito del riconoscimento della graduatoria straniera, si considera se la procedura straniera tiene adeguatamente conto dei creditori svizzeri (art. 173 cpv. 3 LDIP). Se tale non è il caso, la procedura ancillare della LDIP si apre anche ai crediti della terza classe (art. 174 LDIP).

20 RS 220