Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine
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2.3 Conseguenze giuridiche del riconoscimento
Art. 170 cpv. 3 Procedura
Il vigente articolo 170 capoverso 3 prevede una procedura semplificata «sui generis»: si tratta di una procedura ordinaria modificata in cui non è prevista l’assemblea dei creditori né la delegazione dei creditori. Questa norma risale al periodo in cui la LDIP è entrata in vigore, quindi è precedente alla revisione della LEF del 1997 che ha introdotto una procedura sommaria (art. 231 LEF21). Finora la LDIP non è stata adeguata in conseguenza. La prassi e la dottrina sopperiscono a questa situazione applicando in parte la procedura sommaria della LEF e in parte la procedura ordinaria «snellita» della LDIP ispirata alla procedura sommaria. Per motivi attinenti alla certezza del diritto l’avamprogetto rimanda direttamente alla procedura sommaria. Diversamente dall’articolo 231 capoverso 1 LEF, la procedura sommaria della LDIP non deve dipendere da una richiesta ma è il caso normale.
L’amministrazione straniera del fallimento o un creditore potrebbero avere interesse alla nomina di un’amministrazione speciale del fallimento, la qual cosa nella procedura sommaria non è possibile22. L’amministrazione straniera del fallimento o un creditore legittimato secondo l’articolo 172 deve pertanto conservare la possibilità di chiedere la procedura ordinaria. A tale riguardo viene ripresa per analogia la normativa dell’articolo 231 capoverso 2 LEF.
Art. 171 Azione revocatoria
Nella dottrina è controverso se l’articolo 170 capoverso 2 (decorrenza del termine dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento) si applichi anche ai termini dell’azione revocatoria secondo gli articoli 286–288 LEF. Viene criticato il fatto che tra la dichiarazione del fallimento straniero e la pubblicazione della decisione di riconoscimento in Svizzera possono passare molti anni e che i convenuti delle azioni revocatorie ne sono avvantaggiati in modo ingiustificato. L’avamprogetto sceglie pertanto di fondarsi sul momento della dichiarazione del fallimento straniero.
La ragione di questa scelta è il collegamento materiale tra le azioni revocatorie e la dichiarazione del fallimento straniero. Per motivi di parallelismo anche i termini di perenzione dell’articolo 292 LEF devono decorrere dalla dichiarazione del fallimento straniero, poiché altrimenti gli atti giuridici potrebbero essere revocati durante il periodo indeterminato che va dalla dichiarazione del fallimento al riconoscimento.
Art. 172 Graduatoria
Nel capoverso 1 lettera a della versione tedesca il termine «pfandversichert» è sostituito dal termine «pfandgesichert» già utilizzato nella lettera b, senza cambiamento del senso della disposizione. Il termine è impiegato anche nell’articolo 219 LEF23.
Art. 174a cpv. 1 Rinuncia all’esecuzione di una procedura ancillare
21 RU 1995 1227; FF 1991 III 1
22 DTF 121 III 143
23 RS 291