Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine
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costi, poiché non si prevedono ripercussioni negative sull’economia nazionale né sulle imprese.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Il progetto di legge si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost. che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile e di procedura civile.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e dei Cantoni
In materia di fallimento internazionale, alcuni Cantoni sono attualmente vincolati dai seguenti accordi internazionali;
convenzione col Regno di Wurttemberg pei casi di fallimento, del 12 dicembre 1825/13 maggio 182639;
concordato fra diversi Cantoni e il Regno di Baviera nei casi di fallimento o di concorso, dell’11 maggio/27 giugno40;
convenzione seguita fra diversi Cantoni e il Regno di Sassonia per un reciproco trattato nei casi di concorso per fallimenti, del 4/18 febbraio 183741.
La validità di questi accordi internazionali è contestata, il che produce incertezza del diritto. I loro vantaggi (per esempio il riconoscimento automatico dei decreti di fallimento) sono così relativizzati dal fatto che, nella misura in cui sono ritenuti validi, il loro campo d’applicazione geografico non corrisponde più agli attuali spazi economici e confini politici. Inoltre, questi accordi praticamente non contengono norme procedurali concrete, il che genera ulteriori quesiti sul loro rapporto con il capitalo 11 della LDIP e con il diritto tedesco in materia d’insolvenza. Ciò produce incoerenze nell’applicazione del diritto e complica il diritto internazionale in materia di fallimenti. Questi accordi non presentano alcun vantaggio: per le parti le regole autonome della LDIP (e delle presenti proposte di modifica) e del diritto tedesco sono molto più chiare e, sotto il profilo del contenuto, non sono inferiori alle regole dei citati accordi. Occorre pertanto stabilire se questi ultimi devono essere formalmente abrogati, la qual cosa sarebbe oggi di competenza della Confederazione.
39 Raccolta generale delle leggi, dei decreti e delle convenzioni in vigore nel Cantone Ticino con una appendice di atti relativi al diritto pubblico svizzero, Lugano, 1847, pag. 565.
40 Bullettino officiale della Repubblica e Cantone del Ticino, Vol. XV., Bellinzona, 1835, pag. 219.
41 Bullettino officiale della Repubblica e Cantone del Ticino, Vol. XVI., Bellinzona, 1838, pag. 165.