Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Genesi e ambito normativo

Il fallimento e il concordato1 sono disciplinati nel capitolo 11 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP2). Nel 1987, quando è stata adottata, la normativa voleva essere al passo con i più recenti sviluppi nel diritto del fallimento internazionale3.

Da allora l’evoluzione è stata importante: la legge tipo4 della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), del 1997, propone standard moderni per il riconoscimento del fallimento ed è già stata attuata in più di 20 Stati. L’UE nel 2000 ha unificato il proprio diritto in materia con il regolamento relativo alle procedure di insolvenza (regolamento UE relativo alle procedure d’insolvenza)5. Nel 2004, anche in Svizzera il diritto dell’insolvenza bancaria è stato sottoposto a revisione6 in un’ottica più favorevole al riconoscimento.

Salvo indicazioni contrarie, il presente rapporto esplicativo è esclusivamente dedicato alle disposizioni della LDIP. Sono fatti salvi i disciplinamenti di leggi speciali, in particolare in ambito bancario.

1.1.2 Vigente diritto fallimentare della LDIP

In virtù del principio di territorialità, i decreti di fallimento stranieri non producono in linea di massima alcun effetto in Svizzera. Soltanto dopo il riconoscimento di un tale decreto, è possibile accedere al patrimonio del debitore situato in Svizzera.

Condizione del riconoscimento è che il decreto sia stato pronunciato nello Stato della sede o del domicilio del debitore. Inoltre, sono riconosciuti soltanto decreti di Stati che riconoscono i decreti di fallimento pronunciati in Svizzera (reciprocità).

1 Per motivi linguistici il rapporto esplicativo usa principalmente il termine «fallimento»; i commenti valgono però per analogia anche per il concordato. La nozione di «insolvenza», a volte utilizzata in relazione con la procedura di risanamento, è impiegata come iperonimo di fallimento e concordato.

2 RS 291.

3 Messaggio del 10 novembre 1982 concernente una legge federale sul diritto internazionale privato, FF 1983 I 239, n. 210.3 pag. 425.

4 UN-Resolution 52/158 (http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html).

5 Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, sostituito dal regolamento (CE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza.

6 Art. 37f e 37g LBCR, RS 952.0; Art. 10 OIB-FINMA, RS 952.05.