Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine
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Il diritto vigente non prevede il riconoscimento di decisioni connesse con un fallimento e da esso risultanti. Non entrano nel campo d’applicazione della convenzione di Lugano (art. 1 cpv. 2 lett. b CLug)28. Inoltre, in considerazione della loro prossimità con le procedure di esecuzione forzata, anche la LDIP ne esclude il riconoscimento29.
L’avamprogetto prevede la possibilità di riconoscere le decisioni straniere concernenti azioni revocatorie promosse nel contesto di un fallimento. Per quanto riguarda le condizioni generali del riconoscimento di siffatte decisioni si rimanda agli articoli 25–27 LDIP. Secondo l’articolo 26 la competenza delle autorità estere è data in particolare se il convenuto nell’azione revocatoria era domiciliato nello Stato del giudizio, se si è costituito incondizionatamente in giudizio, o se la competenza si fonda su una proroga di foro riguardante l’azione revocatoria. La sola competenza secondo l’articolo 166 capoverso 1 non è invece sufficiente. La competenza in materia di riconoscimento è data per esempio se la decisione è stata pronunciata nello Stato in cui è stata dichiarata una procedura di fallimento riconosciuta in Svizzera e se pure il convenuto nell’azione revocatoria è domiciliato in tale Stato, o se sussiste una competenza secondo l’articolo 26 lettere b–d.
In ogni caso, per riconoscere queste decisioni occorre che il fallimento su cui si fondano sia stato riconosciuto in Svizzera. Ciò permette di garantire che i beni situati in Svizzera che sono oggetto di un procedimento connesso con il fallimento possano essere presi in considerazione in un’eventuale procedura ancillare.
In assenza di una procedura ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento può chiedere direttamente il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni connesse con il fallimento. Se invece vi è una procedura ancillare in Svizzera, dopo il riconoscimento svizzero della procedura connessa con il fallimento, i beni in questione sono inseriti nella massa attiva della procedura ancillare.
Art. 175 Riconoscimento di concordati e di analoghi procedimenti stranieri
Il rimando secondo cui gli articoli 166–170 si applicano per analogia ai concordati deve essere adeguato alle novità introdotte dall’avamprogetto. Come finora, i tribunali devono potersi pronunciare nel singolo caso sulle particolarità delle procedure di risanamento applicando «per analogia» le disposizioni a cui è fatto rinvio.
2.6 Legge federale dell’11 aprile 188930 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 244a Crediti oggetto di liti pendenti
Diversamente dal capitolo 11 LDIP, il nuovo articolo 244a riguarda i fallimenti principali svizzeri e intende migliorare il loro coordinamento con i processi civili
28 DTF 140 III 320
29 DTF 135 III 127
30 RS 281.1