Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine
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espressa è necessaria per far valere a titolo d’eccezione pretese revocatorie che possono avere per conseguenza il rifiuto parziale o totale del credito. Queste eccezioni rimangono possibili.
2.7 Legge federale dell’8 novembre 193436 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche)
L’articolo 37g rimanda direttamente al diritto della LDIP in materia di fallimento. Seppure indirettamente vi fanno riferimento anche l’articolo 54d della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni37 e l’articolo 138c della legge sugli investimenti collettivi38 che dichiarano applicabile per analogia l’articolo 37g LBCR, e di conseguenza il capitolo 11 della LDIP. Dopo l’entrata in vigore della presente modifica questo riferimento rimanderà alla nuova versione della LDIP, fatta salva la normativa in materia di procedura di fallimento al foro della succursale. Le speciali normative della legge sulle banche sono fatte salve.
Per salvaguardare la garanzia dei depositi a favore dei creditori della succursale, nel settore bancario occorre consolidare la priorità della procedura di fallimento nel foro della succursale rispetto alla procedura ancillare del diritto generale della LDIP in materia fallimentare. La priorità del fallimento nel foro della succursale rispetto alla procedura ancillare, prevista dal vigente articolo 166 capoverso 2 LDIP, è pertanto espressamente sottolineata nel diritto bancario (art. 37g cpv. 4bisAP-LBCR).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Il progetto non ha alcuna ripercussione finanziaria né sull’effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.
È possibile che il numero delle istanze di riconoscimento di procedure straniere di fallimento aumenti (attualmente sono una decina all’anno) ma non è possibile fare previsioni in merito. D’altronde, è probabile una riduzione dell’onere concreto che grava le autorità svizzere, poiché la procedura ancillare non sarà più obbligatoria in tutti i casi.
3.2 Ripercussioni per l’economia nazionale
Il rapido ed efficiente disbrigo delle procedure di fallimento con collegamenti internazionali può contribuire a ridurre il rischio di perdite per i creditori interessati. In totale, si prevede quindi che le ripercussioni dell’avamprogetto sull’economia nazionale saranno positive. Si rinuncia a stimare le conseguenze della normativa sui
36 RS 952.0
37 SR 961.01
38 SR 951.31