Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine

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Art. 174a cpv. 3 Condizioni e oneri

Le competenze dell’amministrazione straniera del fallimento possono essere corredate da condizioni e oneri, per esempio un obbligo di tenere regolarmente i conti, o obblighi d’informazione riguardanti il procedimento straniero connesso o i creditori indigeni. Queste competenze possono anche essere limitate a determinati beni.

2.4 Coordinamento della procedura

Art. 174b Cooperazione e coordinamento

Se più procedure di fallimento di un debitore sono eseguite nel contempo (p. es. procedura di fallimento nel foro della succursale e procedura ancillare), o se più società di un gruppo sono coinvolte in un fallimento in Svizzera e all’estero, i servizi interessati devono coordinare il loro operato tra loro. Deve ad esempio essere possibile lo scambio di informazioni con le autorità estere e devono poter essere conclusi accordi (cosiddetti «insolvency protocols»).

La disposizione proposta è formulata in modo molto generale e non vincolante, perché le modalità precise del coordinamento e la sua struttura concreta non possono essere descritte in astratto. Occorre invece basarsi sulle circostanze concrete del singolo caso, lasciando alle autorità interessate un ampio margine di apprezzamento per stabilire se e in quale misura il coordinamento della procedura è ragionevole e praticabile.

Poiché l’articolo 30a LEF fa salva la LDIP, l’articolo 174b AP-LDIP si applica anche alla procedura principale svizzera secondo la LEF. La cooperazione è di conseguenza possibile anche in caso di procedura principale in Svizzera collegata con una procedura di fallimento straniera (p. es. nel caso delle società di un gruppo). Queste forme di cooperazione sono già previste nel diritto vigente.

Alle procedure pendenti dinanzi a un’autorità o a un tribunale svizzeri si può applicare anche l’articolo 4a capoverso 2 LEF, secondo cui i tribunali del fallimento o del concordato interessati e le autorità di vigilanza possono accordarsi per designare un’unica autorità competente per tutte le procedure.

2.5 Riconoscimento di concordati e decisioni connesse con un fallimento

Art. 174c Riconoscimento di decisioni su azioni revocatorie e decisioni analoghe

In relazione al riconoscimento delle procedure di fallimento si pone regolarmente il quesito del riconoscimento delle singole procedure che risultano immediatamente da una procedura fallimentare e sono materialmente connesse con quest’ultima. I principali casi di applicazione sono le azioni revocatorie27 o le azioni di garanzia contro i direttori per danni causati ai creditori; queste azioni, diversamente dalle azioni in merito alla validità di un contratto o all’esistenza di un credito non possono essere promosse fuori dal contesto di un fallimento.

27 DTF 140 III 320